Successiva azione esecutiva contro il debitore tornato "in bonis" – Cass. n. 26806/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - Concordato fallimentare - Successiva azione esecutiva contro il debitore tornato "in bonis" - Ammissibilità - Pregressa insinuazione al passivo - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Nei confronti del debitore tornato "in bonis" all'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale anche per crediti sorti anteriormente al concordato medesimo, senza che sia necessaria la pregressa insinuazione al passivo, in quanto il divieto delle suddette azioni, di cui all'art. 51 l.fall., e l'obbligo di insinuazione al passivo ex art. 52 l.fall., sono volti unicamente a realizzare il concorso dei creditori e non comportano, quindi, che la mancata partecipazione a tale concorso determini l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia munito nei confronti del fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26806 del 12/09/2022 (Rv. 665899 - 01)