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Attività svolta dal liquidatore per la presentazione della domanda di concordato – Cass. n. 36465/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Attività svolta dal liquidatore per la presentazione della domanda di concordato - Fallimento - Ammissione del credito in prededuzione - Esclusione - Fondamento.

 

La presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del liquidatore di una società non costituisce attività suscettibile di determinare la nascita di un credito assistito dalla prededuzione funzionale ex art. 111 l. fall., poiché il predetto organo, alla stregua di un amministratore, non è un terzo che collabora con l'ente in funzione degli interessi della massa, ma un soggetto che si identifica funzionalmente con l'ente e agisce per esso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36465 del 13/12/2022 (Rv. 666526 - 01)

 

Corte

Cassazione

36465

2022