Credito dell’Advisor della società per la predisposizione di un piano concordatario – Cass. n. 36319/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Accertamento del passivo fallimentare - Credito dell’Advisor" della società per la predisposizione di un piano concordatario - Eccezione di non corretta esecuzione della prestazione o di sua inutilità per la massa - Onere della prova in capo al professionista - Contenuto - Rappresentazione contabile completa e veritiera e indicazione di crediti risarcitori verso gli amministratori - Necessità.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe - a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa - l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36319 del 13/12/2022 (Rv. 666525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1460