Frazionabilità nel caso di avvicendamento nell'ufficio di più soggetti – Cass. n. 37568/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale - Liquidazione del compenso - Frazionabilità nel caso di avvicendamento nell'ufficio di più soggetti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di proposizione della domanda di liquidazione prima del termine della procedura.
In tema di concordato preventivo, in ragione del rinvio dell'art. 182, comma 2, l.fall. all'art. 39 l.fall. e dell'assenza di ragioni di incompatibilità, il compenso del liquidatore giudiziale - quand'anche nell'ufficio si siano avvicendati più soggetti - ha carattere unitario e la sua determinazione avviene al termine della procedura, presupponendo l'avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza dell'organo concorsuale e la conseguente possibilità del tribunale di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, l'opera professionale da retribuire, determinando in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo effettivamente svolto in funzione dell'esecuzione del concordato; ne consegue che è improponibile la domanda di liquidazione del compenso formulata dal liquidatore dimissionario prima del termine della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37568 del 22/12/2022 (Rv. 666563 - 01)