Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Crediti tributari - Pendenza del procedimento davanti all'Amministrazione finanziaria - Dichiarazione di temporanea inammissibilità della domanda di insinuazione - Interesse a proporre opposizione - Sussistenza.
In tema di insinuazione allo stato passivo dei crediti tributari, la dichiarazione di temporanea inammissibilità della domanda di ammissione sino all'esito del procedimento davanti all'Amministrazione finanziaria, adottata dal giudice delegato al fallimento, si risolve in una sostanziale ipotesi di rigetto, rispetto alla quale emerge l'interesse dell'Agenzia delle entrate a insorgere col rimedio dell'opposizione allo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37536 del 22/12/2022 (Rv. 666561 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
37536
2022