Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - in genere - Imprenditore agricolo - Attività connessa di trasformazione e commercializzazione - Limiti - Prevalenza relativa a prodotti propri - Onere della prova.
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
3647
2023