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Mutuo erogato dopo l'ammissione per il versamento del deposito per spese di giustizia – Cass. n. 3724/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Concordato preventivo - Mutuo erogato dopo l'ammissione per il versamento del deposito per spese di giustizia - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di concordato preventivo, il credito che nasce in capo al terzo in forza di mutuo erogato al debitore in concordato, affinché possa provvedere al deposito delle spese previste dall'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., in quanto il finanziamento è strumentale non agli scopi della procedura, ma all'interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3724 del 07/02/2023 (Rv. 667163 - 01)

 

Corte

Cassazione

3724

2023