Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere - Concordato preventivo - Effetto esdebitativo - Estensione al socio unico illimitatamente responsabile - Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4034 del 09/02/2023 (Rv. 666989 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2362
Corte
Cassazione
4034
2023