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Fallimento dell'imprenditore individuale – Cass. n. 4385/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - in genere - Fallimento dell'imprenditore individuale - Fallimento in estensione della società di fatto occulta costituita dall'imprenditore con i familiari - Prova del rapporto sociale - Necessità - Rapporti di finanziamento e di garanzia - Rilevanza - Condizioni.

 

In ipotesi di fallimento dell'imprenditore che eserciti l'attività d'impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione, ex art. 147, comma 5, l.fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori sempreché, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4385 del 13/02/2023 (Rv. 667115 - 01)

 

Corte

Cassazione

4385

2023