Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023 (Rv. 668012 - 01)
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 d.l. 148/2017 - Improcedibilità del procedimento prefallimentare - Esclusione - Perdita della legittimazione dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Onere della prova del debitore.
In tema di dichiarazione di fallimento, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023 (Rv. 668012 - 01)