Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17949 del 22/06/2023 (Rv. 668014 - 01)
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. - Normalità dell'atto estintivo del debito pecuniario - Parametro di valutazione - Mezzo impiegato - Rilevanza - Mutamento delle condizioni di pagamento - Irrilevanza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva l'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, che attiene piuttosto a un profilo soggettivo, relativo alla "scientia decoctionis", che l'anormalità intrinseca del mezzo di pagamento - nell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. - consente di presumere.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17949 del 22/06/2023 (Rv. 668014 - 01)