Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18591 del 30/06/2023 (Rv. 668303 - 01)
Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo provvedimenti del giudice civile - decreto - provvedimenti del giudice civile - decreto - Decreto approvazione stato passivo - Giudicato endofallimentare - Regole interpretative contrattuali - Esclusione - Criteri di cui all'art. 12 prel. - Applicabilità.
Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18591 del 30/06/2023 (Rv. 668303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097, Cod_Civ_art_2909