Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 del 2012 - Reclamo - Legittimazione ed interesse ad agire del creditore - Sussistenza - Ricorribilità in cassazione avverso detta decisione - Ammissibilità.
In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 26/07/2023 (Rv. 668434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100