Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22563 del 26/07/2023 (Rv. 668683 - 01)
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Concessione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni nascenti da mutuo fondiario impiegato per ripianare un precedente debito - Revocabilità - Sussistenza - Esenzione prevista dall'art. 39 TUB - Irrilevanza - Fondamento.
La concessione di un'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell'art. 67, l.fall., qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una precedente esposizione debitoria e l'atto si inserisca in un'operazione unitaria a ciò funzionale, non rilevando, in senso contrario, l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 39, comma 4, TUB, in quanto a fronte di un'operazione anormalmente solutoria l'ipoteca perde la qualificazione di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario e, con essa, il beneficio dell'esenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22563 del 26/07/2023 (Rv. 668683 - 01)