Sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 - Accordo di composizione della crisi - Falcidia del creditore ipotecario e pagamento dilazionato - Necessità di ammissione al voto anche per la perdita economica subita dal ritardo - Mancata previsione - Inammissibilità.
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, va necessariamente prevista l'ammissione del creditore ipotecario al voto, non solo in relazione alla parte falcidiata della sua pretesa, ma anche con riferimento alla perdita economica subita in ragione della dilazione di pagamento impostagli, conseguendone, in mancanza, l'inammissibilità della proposta di accordo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023 (Rv. 668685 - 02)