Fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - prova civile - interrogatorio - formale - Apertura della procedura concorsuale - Interrogatorio formale del fallito - Inammissibilità - Fondamento.
A seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26145 del 08/09/2023 (Rv. 669003 - 01)