Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 20/09/2023 (Rv. 668961 - 01)
Liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - organi - commissario liquidatore - Assunzione della carica e gestione dell'impresa - Legittimazione, attiva e passiva, nei giudizi riguardanti i rapporti giuridici - Sussistenza - Fondamento - Contestazione della validità del provvedimento di sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, idoneo a rendere non più proseguibile la procedura - Effetti relativi - Decorrenza - Fattispecie.
Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali, ricavabile dagli artt. 21 l. fall. (riprodotto dall'art. 18, comma 15, del d.lgs. n. 5 del 2006), 10, comma 2, e 33 del d.lgs. n. 270 del 1999 (per l'amministrazione straordinaria) e 4 del d.l. n. 347 del 2003, conv. nella l. n. 39 del 2004, estensibile - nei limiti di compatibilità - alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura, l'apertura della stessa - con la nomina dei suoi organi, sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più proseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti "ex nunc". (Nella specie, la S.C., con riferimento all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi amministrativi e di controllo di un istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria per irregolarità amministrative, ha respinto la censura con la quale si lamentava l'incapacità processuale del commissario liquidatore per essere state le attività commissariali prorogate dal direttore della filiale della Banca d'Italia, in luogo dell'Amministrazione centrale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 20/09/2023 (Rv. 668961 - 01)