Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28232 del 09/10/2023 (Rv. 669356 - 01)
Effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia - Linee di credito c.d. autoliquidanti nel concordato preventivo - Contratto di anticipazione bancaria e mandato all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Conseguenze - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Inapplicabilità dell'art. 56 l.fall. - Fondamento.
In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28232 del 09/10/2023 (Rv. 669356 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241