Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall - Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Natura derivata - Identità di presupposti - Eventus damni - Onere della prova - Riparto.
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023 (Rv. 669316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901