Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30917 del 07/11/2023 (Rv. 669371 - 01)
Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità -Procedure concorsuali - Termine di decadenza ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Inclusione - Ipotesi dei gravi e giustificati motivi - Esclusione.
In tema di poteri del giudice delegato ex art. 108 l.fall., il termine di decadenza di dieci giorni previsto dal comma 1 della richiamata norma, che fa riferimento al deposito di cui al quarto (recte quinto) comma dell'art. 107 l.fall., è applicabile alla sola ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest'ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato); detto termine non è, per converso, riferibile all'ipotesi, prevista nella prima parte dell'art. 108, concernente l'istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, istanza che può essere presentata fino all'emissione del decreto di trasferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30917 del 07/11/2023 (Rv. 669371 - 01)