Debiti pecuniari - interessi - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione.
La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282