Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33167 del 29/11/2023 (Rv. 669661 - 01)
Fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - in genere - Vendita immobiliare - Opponibilità al fallimento del venditore - Condizioni - Data certa e trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Fattispecie.
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33167 del 29/11/2023 (Rv. 669661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2652