Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33546 del 01/12/2023 (Rv. 669524 - 01)
Fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Legittimazione processuale suppletiva del fallito - Presupposti - Contenuto della decisione - Conseguenze - Fattispecie.
Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore; in tal caso, la decisione sfavorevole al fallito è inopponibile alla massa in ragione della regola del concorso formale e sostanziale di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 l.fall. (potendo essere azionata nei confronti del fallito dopo che sia tornato in bonis), mentre la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce in virtù degli artt. 42 e 44 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda risarcitoria intentata personalmente dal fallito nei confronti del perito incaricato dal curatore della stima dei cespiti acquisiti all'attivo fallimentare, aveva attribuito la relativa somma in favore del fallito medesimo, anziché della massa fallimentare).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33546 del 01/12/2023 (Rv. 669524 - 01)