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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32634 del 23/11/2023 (Rv. 669504 - 01)

Fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Controversie sui rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Spettanza - Legittimazione processuale del fallito - Eccezionale sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia; pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da colui che aveva rivestito la qualità di liquidatore della società dichiarata fallita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo non integrati i presupposti fondanti la speciale legittimazione del fallito ex art. 43 l.fall., genericamente dedotti nei termini della possibile proposizione di un'azione risarcitola della curatela nei suoi confronti e della sua possibile incriminazione per bancarotta).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32634 del 23/11/2023 (Rv. 669504 - 01)