Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35272 del 18/12/2023 (Rv. 669803 - 01)
Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria - Dies a quo del termine di prescrizione - Approvazione del programma di cessione dei beni aziendali - Fondamento.
Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35272 del 18/12/2023 (Rv. 669803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2903, Cod_Civ_art_2935