Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 (Rv. 669805 - 01)
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni.
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 (Rv. 669805 - 01)