Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01)
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Credito del professionista per l'attività di assistenza e consulenza nella fase di accesso al concordato preventivo e nel corso della procedura - Successivo fallimento - Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore - Onere della prova - Ripartizione.
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460