Concordato preventivo - in genere - Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d'impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia - Esclusione.
Il pagamento di un credito sorto nel corso della procedura di concordato, non integrante l'ipotesi di atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e, come tale, si sottrae alla sanzione dell’inefficacia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35794 del 22/12/2023 (Rv. 669668 - 01)