Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 33908 del 05/12/2023 (Rv. 669673 - 01)
Fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all'acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità - Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento.
In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 33908 del 05/12/2023 (Rv. 669673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215