Procedimento - "Start up" innovativa - Termine quinquennale di esenzione dal fallimento - Scadenza - Automaticità - Adempimenti amministrativi - Data della cancellazione dalla sezione speciale del R.I. - Irrilevanza.
L'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1587 del 16/01/2024 (Rv. 670234-01)