Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956-01)
Formazione dello stato passivo – in genere - Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario - Fattispecie.
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752