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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3459 del 07/02/2024 (Rv. 670262-01)

Opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo del sindaco di società fallita per esclusione del suo credito al compenso - Eccezione di inadempimento agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti da parte della procedura fallimentare - Possibilità - Ragioni - Riparto onere prova - Inadempimento - responsabilita' - del debitore.

L'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3459 del 07/02/2024 (Rv. 670262-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2343, Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218