Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5279 del 28/02/2024 (Rv. 670277-01)
Formazione dello stato passivo - in genere - Inammissibilità della domanda di concordato preventivo e conseguente declaratoria di fallimento - Decreto ingiuntivo - Opponibilità - Apposizione del visto di esecutorietà prima del fallimento e non della domanda di concordato - Ragioni.
Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5279 del 28/02/2024 (Rv. 670277-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647