Fallimento - effetti - per i creditori - coobbligato del fallito - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5316 del 28/02/2024 (Rv. 670158-01)
Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. rese dalla società datrice di lavoro a favore di s.p.a. - Contenuto - Rilevanza nei confronti dei dipendenti - Esclusione - Fondamento - Configurabilità di un rapporto di appalto tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Procedura concorsuale aperta nei confronti dell'appaltatore - Azione diretta nei confronti del committente - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5316 del 28/02/2024 (Rv. 670158-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2345