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Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024 (Rv. 670650-01)

Decisione in sede ordinaria - Decisione in sede di ammissione al passivo - Possibile contrasto di giudicati - Esclusione - Fondamento.

Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024 (Rv. 670650-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909