Formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento - Passaggio in giudicato - Data del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Rilevanza delle disfunzioni dell'ufficio e del ritardo nell'emissione del decreto di esecutorietà - Esclusione.
L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8260 del 27/03/2024 (Rv. 670568-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909