Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. - Compenso dell'avvocato - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8900 del 04/04/2024 (Rv. 671093-01)