Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
In tema di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disconosciuto l'esenzione, perché la banca aveva fornito solo la prova della cessione in blocco dei crediti, ma non dell'emissione dei titoli incorporanti e della loro collocazione sul mercato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10039 del 15/04/2024 (Rv. 671084-01)