Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10719 del 22/04/2024 (Rv. 671096-01)
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario - Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. - Presupposti - Legittimato passivo - Beneficiario finale della prestazione - Condizioni - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10719 del 22/04/2024 (Rv. 671096-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1719, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1388