Azione revocatoria fallimentare - Esenzione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie.
L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione, trattandosi di contratto stipulato prima della sua entrata in vigore ed essendo irrilevante che avesse ad oggetto una costruzione non ancora ultimata).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10769 del 22/04/2024 (Rv. 671099-01)