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Fallimento - cessazione - effetti - Azione revocatoria fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23/04/2024 (Rv. 671103-01)

Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2,l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza.

In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23/04/2024 (Rv. 671103-01)