Fallimento della società e dei soci - Socio apparente - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Prova del rapporto sociale - Contenuto.
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11342 del 29/04/2024 (Rv. 671017-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2297