Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12137 del 06/05/2024 (Rv. 671451-01)
Modifiche integranti una nuova proposta - Condizioni - Conseguenze - Formazione del consenso dei creditori - Necessità di nuova votazione ove le modifiche siano intervenute dopo una prima votazione - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto satisfattorio del ceto creditorio (ad esempio modificando il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza), ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore, i creditori che hanno espresso voto favorevole prima delle modifiche, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso; ne consegue che, in caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove aveva erroneamente qualificato il comportamento inerte serbato dai creditori, dopo la modifica della proposta concordataria consistente nell'allocazione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, come revoca tacita della dichiarazione di assenso, così da ritenere non approvato il concordato, nonostante agli stessi creditori non fosse stata data alcuna comunicazione della ritenuta inefficacia del loro suffragio e della necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12137 del 06/05/2024 (Rv. 671451-01)