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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024 (Rv. 670978-01)

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024 (Rv. 670978-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038