Azione revocatoria fallimentare - revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Portata - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di avvalimento da parte del contraente non inadempiente - Revocabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12754 del 09/05/2024 (Rv. 671393-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456