Concordato preventivo -annullamento e risoluzione - Fallimento del contraente inadempiente - Facoltà spettanti all'altro contraente - Successiva domanda di risoluzione del contratto – Inammissibilità - Dichiarazione anteriore di avvalersi della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità - Fondamento.
Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23462 del 02/09/2024 (Rv. 672355-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456