Termine per l'espressione del voto dopo la chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 178, quarto comma, l. fall. - Natura.
In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024 (Rv. 672363-02)