Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del 06/06/2024 (Rv. 671536-01)
Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento.
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del 06/06/2024 (Rv. 671536-01)