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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16166 del 11/06/2024 (Rv. 671540-01)

Prescrizione civile - interruzione - Amministrazione straordinaria - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti - Condizioni - A far data dall’ammissione del credito al passivo - Sussistenza - Equipollenza dell’istanza di ammissione al passivo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16166 del 11/06/2024 (Rv. 671540-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2945