Giudice delegato - provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091